STATUTO
Fondata a rogito notarile il 25 febbraio 1967
Registrata a Firenze il 3 marzo 1967 al n. 2682
- Modificato il 7 luglio 1968 dall’Assemblea Generale Straordinaria
- Modificato il 17 aprile 1977 dall’Assemblea Generale
- Modificato il 28 aprile 1980 dall’Assemblea Generale
- Modificato il 7 maggio 1989 dall’Assemblea Generale
- Modificato il 9 giugno 1996 dall’Assemblea Generale
- Modificato il 6 giugno 1998 dall’Assemblea Generale
Art. 1
E ' costituita a Firenze, un'associazione denominata: "ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI IMPIANTI LAMPADE VOTIVE ELETTRICHE (A.N.E.I.L.V.E.)" con sede legale in Roma.
Il Consiglio Nazionale potrà istituire Uffici e Rappresentanze in qualunque località della Repubblica Italiana.
Art. 2
L'associazione ha durata fino al 31 dicembre 1977 e si intenderà automaticamente prorogata di dieci in dieci anni se non sarà sciolta anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea.
L'Associazione ha carattere apartitico, autonomo e indipendente e non ha fini di lucro. L'adesione ad essa è volontaria.
Scopi dell'Associazione sono i seguenti:
a) tutelare in ogni campo gli interessi generali degli Esercenti per il servizio lampade votive nei cimiteri, promuoverne lo sviluppo economico, sociale e tecnico e rappresentarli nei confronti di qualsiasi Amministrazione e Autorità;
b) dare alle Aziende associate l'assistenza della quale possono aver bisogno per la trattazione di questioni concernenti la loro attività;
c) rappresentare le Aziende associate nella trattazione dei contratti di lavoro e nella conciliazione delle eventuali controversie;
d) raccogliere, elaborare e fornire alle Aziende associate elementi e dati tecnici, economici e statistici sulla situazione delle lampade votive;
e) assistere le Aziende associate nel campo legislativo e nei rapporti con gli organi statali, regionali e locali per quanto riguarda l'applicazione delle norme che interessano direttamente o indirettamente la loro attività;
f) curare la costituzione di organismi collaterali aventi lo scopo di sviluppare l'assistenza finanziaria, tecnica, sociale ed organizzativa a favore degli associati;
g) assumere in generale quei compiti che, nell'interesse delle aziende fossero attribuiti all'Associazione da deliberazioni dell'Assemblea, ivi compresa la cooperazione nel campo degli approvvigionamenti di materiali.
Possono far parte dell'Associazione le imprese esercenti lampade votive elettriche, regolarmente iscritte alle Camere di Commercio per l’attività specifica che non si trovino in stato fallimentare e che non siano sottoposte a sanzioni legislative o penali che vincolino la loro attività o quella dei loro dirigenti.
L'esercente che aderisce all'Associazione è tenuto a corrispondere una quota di iscrizione il cui ammontare è fissato dal Consiglio Nazionale all'atto dell'ammissione.
L'associato ha l'obbligo di versare annualmente un contributo il cui importo minimo verrà fissato, di anno in anno, dal Consiglio Nazionale. Tale importo costituisce la quota di partecipazione.
Ciascun associato partecipa con più quote proporzionalmente alle proprie dimensioni aziendali. Esso assume la qualità di socio sostenitore se si impegna con apposito atto scritto a versare almeno dieci quote per più annualità e per un periodo non inferiore a quattro anni.
Chiunque intenda far parte dell'Associazione, presa visione dello statuto, fa domanda alla Giunta Esecutiva dimostrando la propria qualità di legale rappresentante di un'azienda che si trovi nelle condizioni previste dal precedente art. 5. La domanda di ammissione impegna l'Associato per il corso dell'anno solare ed è tacitamente prorogata di anno in anno se non disdetta con due mesi di preavviso e cioè entro e non oltre il mese di ottobre. Nella domanda di ammissione il legale rappresentante dell'azienda deve dichiarare il luogo o i luoghi dove l'azienda esplica la propria attività. Le eventuali variazioni saranno comunicate di anno in anno.
La qualità di associato si perde:
a) per dimissioni, le quali devono essere comunicate con lettera raccomandata alla sede dell'Associazione e non esonerano l'associato dagli impegni assunti fino alla data del recesso;
b) per violazione allo statuto. Costituisce violazione del presente statuto l'avvalersi del prestigio o delle conoscenze derivanti dalle cariche ricoperte in seno all'Associazione per trarne vantaggi personali o per la propria azienda o per favorire altra azienda che operi nel settore anche se non associata;
c) per la perdita di uno dei requisiti richiesti per l'ammissione;
d) per morosità;
La perdita della qualità di associato sarà deliberata dal Consiglio Nazionale sentito, per il caso di cui alla lettera b), il parere del Collegio dei Probiviri. Essa non comporta alcun diritto dell'associato sul patrimonio dell'Associazione. Gli effetti del recesso dell’associato di cui alla lettera a)decorreranno dall'anno solare successivo a quello delle sue dimissioni sempre che le dimissioni siano state presentate entro e non oltre il mese di ottobre.
Il fondo comune dell'Associazione è costituito:
a) dalle quote di iscrizione;
b) dall'ammontare dei contributi versati dagli associati;
c) dalle somme incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo;
d) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali.
Il patrimonio della Associazione è costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni mobili ed immobili acquisiti a qualsiasi titolo o causa ed ovunque dislocati. I singoli iscritti o le organizzazioni costituenti e/o aderenti non possono chiedere le divisioni del fondo comune o del patrimonio, né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo neanche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’ANEILVE risponde di fronte ai terzi ed all’autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Presidente.
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio Nazionale;
c) la Giunta Esecutiva;
d) la Presidenza, costituita dal Presidente e da uno a tre Vice Presidenti il cui numero è scelto dal Consiglio Nazionale;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
f) il Collegio dei Probiviri.
L'Assemblea dell’Associazione è costituita dai rappresentanti delle aziende associate.
II rappresentanti devono intervenire muniti di idonei poteri. Non può partecipare all'Assemblea né‚ dare delega a chi non sia in regola con il pagamento dei contributi all'Associazione.
Un'azienda può farsi rappresentare da un'altra azienda associata attribuendo con tale delega i poteri necessari ad assumere gli impegni relativi alle deliberazioni oggetto dell'ordine del giorno.
Un'azienda associata non può rappresentare più di un'altra azienda.
L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti. Ogni associato ha diritto a tanti voti, con un massimo di dieci, quante sono le quote di partecipazione versate nell'anno precedente.
L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati; in seconda convocazione (che può aver luogo nello stesso giorno alla distanza di un'ora dalla prima) l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.
Per provvedere a modificazioni dello Statuto è sempre necessario che sia presente o rappresentato almeno un terzo degli associati.
Qualora difficoltà di comunicazioni o altre ragioni da valutarsi da parte del Consiglio Nazionale rendano difficile l'intervento all'Assemblea di una parte considerevole delle aziende associate, il consiglio stesso potrà deliberare di sostituire all'Assemblea una votazione "per referendum".
L'assemblea ordinaria dovrà essere convocata almeno una volta l'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio; potrà esser convocata tutte le volte che il Consiglio lo riterrà necessario o lo richiedano per iscritto almeno un quinto degli associati.
La convocazione è fatta a cura del Presidente con lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione da inviarsi almeno dieci giorni prima della data stabilita. In caso di necessità ed urgenza, il Presidente potrà convocare l'Assemblea straordinariamente con le stesse modalità.
Spetta all'Assemblea:
a) nominare i membri del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti e del collegio dei Probiviri;
b) determinare le direttive di massima per il funzionamento ed il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
c) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Associazione ed esaminare le relazioni finanziarie del Collegio dei Revisori dei Conti;
d) deliberare sulle proposte di modificazione del presente Statuto e di scioglimento dell'Associazione.
L'Assemblea delibererà su tutti quegli altri argomenti che le saranno sottoposti dal consiglio Nazionale o dal Presidente e che saranno posti all'ordine del giorno.
Il Consiglio Nazionale è composto da 7 a 15 membri che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il numero sarà deliberato dall'Assemblea.
Partecipano ai lavori del Consiglio Nazionale con diritto di parola i soci sostenitori di cui all'art. 5 bis ultimo comma.
Il Consiglio deve riunirsi almeno una volta all'anno e può essere convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario.
Su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri il Presidente dovrà procedere alla immediata convocazione del Consiglio Nazionale.
La convocazione deve essere fatta a cura del Presidente con lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione, da inviarsi almeno dieci giorni prima della data stabilita.
In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con minore preavviso o per mezzo di telegramma o fonogramma.
Ad ogni Consigliere spetta un voto.
Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti; a parità di voto prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti.
Il Consigliere che senza giustificato motivo manchi a tre riunioni consecutive potrà essere dichiarato decaduto.
Spetta al Consiglio Nazionale:
a) eleggere nel proprio seno, con votazione separata, il Presidente, i Vice Presidenti ed i membri della Giunta Esecutiva;
b) stabilire sulla base delle linee direttive fissate dall'Assemblea le norme che l'Associazione dovrà seguire nella esplicazione delle sue attività;
c) approvare i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'Assemblea;
d) stabilire annualmente la quota dei contributi da versare da ogni singolo associato;
e) deliberare su tutti gli argomenti che saranno sottoposti alle sue decisioni dal Presidente;
f) reintegrare il numero dei Consiglieri (deliberato dall'Assemblea come previsto dall'art.14) nel caso di dimissioni, decadenza o altra ragione, chiamando a rivestire tale carica quei soci che abbiano riportato il maggior numero di voti dalla votazione assembleare. Il subentrante non assume alcuna responsabilità circa l'operato del Consigliere dimissionario o decaduto.
La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dai Vice Presidenti e da uno a tre membri scelti dal Consiglio Nazionale tra i Consiglieri.
Essa collabora con la Presidenza per il conseguimento degli scopi statutari e per l'esecuzione delle direttive del Consiglio Nazionale.
Si riunisce su convocazione del Presidente secondo le modalità contenute nell'art.14. In caso di necessità ed urgenza la Giunta Esecutiva delibera con i poteri del Consiglio sottoponendo le deliberazioni adottate alla ratifica. L'urgenza e la necessità sono riconosciute dal Presidente.
E' compito della Giunta Esecutiva decidere, secondo le norme fissate dal Consiglio Nazionale, sulle domande di ammissione all'Associazione.
Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Esso convoca e presiede il Consiglio Nazionale e la Giunta Esecutiva, fissandone l'ordine del giorno; conferisce deleghe ai Vice Presidenti e ed ai membri della Giunta Esecutiva.
Nei casi di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente più anziano e in caso di impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.
Il Consiglio Nazionale in armonia con lo sviluppo delle Regioni Italiane potrà istituire Delegazioni regionali e provinciali con delegati scelti fra i soci.
La gestione amministrativa dell'Associazione è controllata dal Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre componenti effettivi, dei quali uno con funzioni di Presidente, e da due membri supplenti; sono nominati dall'Assemblea anche tra i non associati, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
I Revisori dei Conti verificano la contabilità e la cassa, esaminano e controllano il conto consuntivo accompagnandolo da una relazione all'Assemblea.
Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri, dei quali uno con funzioni di Presidente; sono nominati dall'Assemblea fra non associati, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Al Collegio dei Probiviri sono obbligatoriamente deferite tutte le controversie che possano sorgere tra gli associati e tra questi e l'Associazione.
Il Collegio giudica inappellabilmente con poteri dell'arbitro amichevole compositore, sentite le parti e le loro ragioni.
Le cariche sociali sono gratuite; potranno essere rimborsate le spese sostenute e giustificate.
L'Assemblea, su proposta del Consiglio Nazionale, può deliberare di aderire ad Associazioni che abbiano per scopo la tutela degli interessi generali della categoria.
All'amministrazione delle entrate sia ordinarie che straordinarie e a tutti gli atti della gestione economico-finanziaria dell'Associazione provvede la Presidenza in conformità alle direttive del Consiglio. Alla fine di ogni esercizio finanziario deve essere compilato il consuntivo sulla gestione dell'esercizio accompagnato dai documenti giustificativi e da una relazione della presidenza. Ogni mandato di pagamento deve portare la firma del Presidente o del Vice Presidente a ciò delegato.
L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 1967.
Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio nazionale su proposta del Presidente in persona estranea agli associati. Il Segretario attua le deliberazioni della Presidenza e del Consiglio e ne esegue le direttive. Egli interviene alle sedute dell'Assemblea, del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva senza diritto di voto.
Il Segretario sovrintende agli uffici dell’Associazione e provvede al buon andamento dei servizi.
Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato in Assemblea generale da almeno tre quarti degli associati in regola con il pagamento dei contributi.
L'Assemblea generale in tal caso nomina i liquidatori le cui attribuzioni sono quelle previste dalla normativa generale vigente d indica la destinazione del patrimonio residuo da devolvere, in ogni caso, ad altra associazione con finalità analoghe.
Qualora siano emanate disposizioni legislative concernenti le Associazioni di Categoria il Consiglio Nazionale è delegato ad apportare al presente Statuto modificazioni necessarie per adattare le norme a dette disposizioni di legge.
Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme di legge in materia.